Piani d’evacuazione delle scuole

1 – Norme generali

Il piano di emergenza è uno strumento operativo per ogni scuola, attraverso il quale possono essere studiate e pianificate le operazioni da compiere in caso di emergenza, per consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti di un edificio.

Per tale ragione, il D.M. 26/8/92, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica“, ne ha riconosciuto l’importanza rendendolo obbligatorio in ogni scuola.

L’esodo può essere realmente ordinato e sicuro
solo se effettuato da persone che “sanno cosa fare”
.Questo è possibile solo con
l’informazione e la formazione di tutti gli operatori scolastici.

Le scuole e gli asili raggruppano molti bambini sotto la supervisione d’un numero molto inferiore di adulti responsabili. Bisogna dunque prevedere un piano in caso di necessità urgente per assicurare un’evacuazione rapida ed efficace dall’edificio. Il piano di evacuazione e la sua simulazione va vissuto come momento educativo, occasione per consolidare negli alunni alcuni semplici, ma fondamentali, comportamenti di autoprotezione per prevenire situazioni di confusione e di panico; comportamenti che possano costituire l’eredità dell’adulto di domani, perché “scappare in ordine, in fila indiana e non come una calca in preda al panico è importante per non essere intrappolati dal pericolo“.

La sicurezza nelle scuole

  • Prevenzione incendi: procedure operative e piani di emergenza [Continua a leggere...]

Uno dei compiti del Datore di Lavoro, identificato nella figura del dirigente scolastico, in materia di salute e sicurezza, è quello dell’individuazione e del controllo delle possibili situazioni di rischio che generano emergenze.
L’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., riguardante gli obblighi del datore di lavoro, specifica infatti tre fondamentali aspetti in tale direzione, ovvero:

  1. la designazione preventiva dei lavoratori incaricati di attuare le misure relative alla prevenzione incendi e lotta antincendio, alla gestione dell’emergenza ed al pronto soccorso (lett. b)
  2. la programmazione degli interventi e la fornitura delle istruzioni, in modo che i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato, cessare la loro attività e mettersi al sicuro abbandonando il luogo di lavoro (lett. h), pena l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro
  3. l’informazione dei lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (lett. i)

Al fine di adempiere ai suddetti compiti, il datore di lavoro può essere coadiuvato e guidato dalle disposizioni contenute nel manuale ISPESL(Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro) dal titolo “Formazione antincendio” e nel documento “Piano di evacuazione – Pianificazione delle procedure di emergenza“.
Prima di inoltrarsi nella trattazione delle procedure da adottare in caso emergenza e della redazione del piano di evacuazione nelle scuole, è necessario premettere una panoramica sul fenomeno dell’incendio:

  • la normativa di riferimento, costituita da molteplici leggi, Circolari e Decreti Ministeriali, di cui ricordiamo:

    • il D.P.R. 29 Luglio 1982 n. 577 – Espletamento dei servizi antincendi;
    • il D.M. 10 Marzo 1998 – Criteri generali per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e misure di antincendio;
    • il D.M. 16 Febbraio 1982 – Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
    • il D.M. 26 Agosto 1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.
  • L’incendio è definito come “una combustione sufficientemente rapida e non controllata che si sviluppa senza limitazioni nello spazio e nel tempo“.
  • condizione necessaria affinché vi sia l’innesco dell’incendio, è la compresenza di tre elementi facenti parte del cosiddetto “triangolo del fuoco“, ovvero :
    • comburente (sostanza che consente e favorisce la combustione: il comburente più comune è l’ossigeno dell’aria ma anche altre sostanze possono comportarsi da comburenti);
    • combustibile (qualsiasi sostanza o materiale in grado di bruciare);
    • calore o temperatura di accensione.

La prevenzione incendi è un servizio d’interesse pubblico volto alla salvaguardia delle vite umane e all’incolumità delle persone, a cui fa seguito – in misura secondaria- quello della tutela dei beni.
Per effettuare una vera prevenzione è necessario eseguire un’analisi:

  • tecnica, basata sull’adozione di misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva;
  • organizzativa, attraverso:
    • la progettazione di luoghi di lavoro che permettano di raggiungere facilmente le uscite di emergenza
    • la pianificazione di misure e procedure che limitino il numero di esposti al rischio presenti contemporaneamente nella struttura.
  • Il manuale ISPESL “Formazione antincendio” individua alcune misure preventive da porre in essere nei luoghi di lavoro, e in particolare: [Continua a leggere...]

  • la realizzazione di impianti elettrici costituiti a regola d’arte;
  • l’adozione e la corretta manutenzione dell’impianto di messa a terra, dei dispositivi differenziali e dell’impianto di protezione contro le cariche atmosferiche;
  • la corretta manutenzione ed il corretto utilizzo di impianti ed attrezzature elettriche;
  • il corretto stoccaggio e smaltimento di prodotti infiammabili o facilmente combustibili, quali ad esempio carta, cartone, arredi lignei obsoleti, nonché i loro scarti, evitando di depositarne grandi quantitativi in aree non presidiate;
  • la vigilanza del rispetto del “divieto di fumo”, da parte del corpo docenti, personale scolastico, studenti nonché qualunque soggetto presente nel luogo di lavoro interessato da tale divieto. La protezione antincendio, “comprendente tutte le misure da attuare al fine di limitare i danni alle persone e alle cose derivanti dallo sviluppo di un incendio, consiste nella protezione statica (o passiva) e dinamica (o attiva)”.
  1. La protezione statica o passiva è rappresentata da tutte le misure che non richiedono un’azione da parte dell’uomo o l’azionamento di un impianto; sono realizzabili attraverso la compartimentazione, le strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco “REI” commisurate ai carichi d’incendio, l’adozione di materiali classificati per la reazione al fuoco, sistemi di ventilazione e sistemi di vie d’uscita rapportate al massimo affollamento ipotizzabile dell’ambiente di lavoro ed alla pericolosità delle lavorazioni.
  2. La protezione dinamica o attiva è caratterizzata da tutti quegli interventi che richiedono l’azione dell’uomo o l’azionamento di un impianto, al fine della tempestiva rilevazione dell’errore, della segnalazione e dello spegnimento dello stesso, nonché le attrezzature di lotta agli incendi come tutti gli estintori e gli idranti se presenti.
  • Il Datore di Lavoro deve predisporre delle procedure operative per la gestione dell’emergenza, applicando obbligatoriamente un piano di azione denominato “piano di emergenza ed evacuazione“.

    L’ISPESL illustra le due parti che di norma devono costituire tale piano di emergenza: [Continua a leggere...]

  • La prima parte di carattere generale con la descrizione dei luoghi di lavoro, nonché “le caratteristiche spaziali e distributive dell’edificio (ad esempio il numero di piani ed aule per piano), utilizzando le piante e le planimetrie a disposizione, integrandole ove presentassero delle carenze ed aggiornando gli eventuali cambiamenti.”
  • Nelle planimetrie inoltre, devono essere indicate:
    • le caratteristiche distributive dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle aree a rischio specifico d’incendio, come ad esempio un deposito di materiali infiammabili o combustibili, laboratori, palestre, biblioteche;
    • le vie di esodo;
    • le compartimentazioni antincendio;
    • il tipo, il numero e l’ubicazione delle attrezzature, i dispositivi e gli impianti di estinzione degli incendi;
    • il tipo dei dispositivi di allarme e l’ubicazione delle centrali di controllo.
  • La seconda parte con la descrizione delle procedure da porre in essere al verificarsi dell’emergenza.

Dunque il requisito fondamentale, per la formulazione di un corretto piano di evacuazione, è la conoscenza dettagliata dell’ambiente scolastico e del numero di persone (alunni, docenti, personale) presenti contemporaneamente nelle diverse fasce orarie, individuando quella di massimo affollamento.

Il D.P.R. 577/82 individua nella prova di evacuazione “da effettuare almeno due volte durante l’anno scolastico“, un momento importante allo scopo della valutazione e verifica della “funzionalità del piano al fine di apportare gli eventuali correttivi per far aderire il piano alla specifica realtà alla quale si applica“. In particolare permette di testare lo schema organizzativo formulato dal Capo d’Istituto, che definisce i compiti da svolgere in funzione delle varie ipotesi di emergenza e i nominativi del personale docente e non al quale vengono assegnati.

    Le principali figure sono:

  • il Responsabile all’emanazione dell’ordine di evacuazione (normalmente Capo di Istituto e, come sostituto, il Vicario) che, al verificarsi di una situazione di emergenza, assume il coordinamento delle operazioni di evacuazione e di primo soccorso;
  • il Personale incaricato della diffusione dell’ordine di evacuazione;
  • il Personale di piano o di settore responsabile del controllo del regolare completamento delle operazioni di evacuazione;
  • il Personale incaricato di effettuare le chiamate di soccorso ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, al Pronto Soccorso e ad ogni altro organismo ritenuto necessario;
  • il Personale incaricato dell’interruzione della erogazione dell’energia elettrica, del gas e dell’alimentazione della centrale termica;
  • il Personale incaricato dell’uso e del controllo periodico dell’efficienza di estintori e idranti;
  • il Personale addetto al controllo quotidiano della praticabilità delle uscite di sicurezza e dei percorsi per raggiungerle.

È importante l’identificazione dei diversi ruoli all’interno della scuola, indicando per ognuno di essi le principali competenze in caso di emergenza.

Docenti
All’interno del personale docente sono individuati:

  • il Coordinatore e responsabile di plesso incaricato di far scattare l’allarme e coordinare l’intera gestione dell’emergenza;
  • il Nucleo Operativo attivato presso l’Ufficio della direzione didattica, che costituisce la commissione tecnica di emergenza, incaricata di interfacciarsi con le autorità competenti in materia (Sindaco, ecc..)

Tutti i docenti provvedono a “informare gli alunni dei potenziali pericoli e delle motivazioni di una prova di evacuazione, conducono la classe nel punto di sicurezza esterno, effettuano l’appello nominale e compilano, con l’aiuto di un ragazzo “chiudi-fila”, un modulo di evacuazione da consegnare al Nucleo Operativo”.

Personale A.T.A.
Costituito da amministrativi ed operatori scolastici a cui spetta “segnalare tempestivamente le situazioni di pericolo e, se necessario, disattivare l’alimentazione generale dell’energia elettrica e interrompere l’alimentazione del combustibile del locale caldaia”.
Durante l’evacuazione devono portare “l’ascensore al piano verificando che non vi sia nessuna persona al suo interno, bloccandone il funzionamento azionando l’apposito interruttore”, aprire le porte d’emergenza assegnate, dirigere il flusso verso l’uscita, aiutare chiunque si trovi in difficoltà nelle aree protette a loro destinate.
Riguardo alle aule devono accertarsi che all’interno siano chiusi i serramenti e che non sia rimasto nessun alunno: per farlo segnano con un gesso una linea diagonale che andrà a formare una X con quella precedentemente eseguita dal ragazzo “chiudi-fila”.
In presenza di alunni portatori di handicap, il personale non docente, nonché gli operatori scolastici, dovranno coadiuvare l’insegnante di sostegno per la loro evacuazione.

Classe
All’interno dell’aula è opportuna una corretta disposizione dei banchi e arredi, in modo da creare spazi confinanti per il deposito degli zaini, evitando che essi creino intralcio nelle fasi di evacuazione. In ogni classe “dovranno essere individuati da due a quattro ragazzi” che durante l’evacuazione hanno la responsabilità di:

  • apri-fila: devono aprire la porta e condurre la fila con un cartello, precedentemente costruito, corrispondente all’aula di appartenenza;
  • chiudi-fila: devono chiudere le finestre, la porta e “porre un segno diagonale con un gesso sulla porta della classe per indicare l’avvenuta verifica di eventuali presenze in aula”.
  • Come dovrebbe svolgersi la procedura standard di evacuazione nelle scuole: [Continua a leggere...]

  1. Come prima operazione, il Capo d’Istituto, o chi per lui, impartisce l’ordine di evacuazione,
  2. a seguire un addetto fa partire l’allarme acustico e/o luminoso, in modo tale da essere percepito in tutti i piani dell’edificio scolastico.
  3. Una persona preposta intanto, effettua la chiamata di soccorso esterno, fornendo all’interlocutore tutte le informazioni opportune per permettere di inviare gli esatti mezzi di soccorso ed il personale idoneo, quali il nome della scuola, l’ubicazione, la breve descrizione del tipo di emergenza e l’eventuale presenza e condizioni degli infortunati.
  4. Le classi escono ordinatamente dall’aula con davanti il ragazzo “apri-fila” dirigendosi verso le porte d’emergenza che saranno state aperte dagli incaricati, e
  5. si recano nel punto stabilito all’esterno, denominato “punto di sicurezza” o “punto di raccolta”, ove l”insegnante, col registro di classe aggiornato, farà l’appello e comunicherà subito i risultati ad un coordinatore.

Attenzione!

Per garantire l’espletamento corretto delle procedure di emergenza è necessario che tutto il personale incaricato dell’attuazione, costituente la squadra di emergenza, abbia ricevuto un’idonea formazione e addestramento.

  • Riferimenti normativi

  • Il D. Lgs. 626/94 prevede che, in caso di emergenza, siano attuate apposite misure finalizzate al Pronto Soccorso, alla Lotta Antincendio, alla salvaguardia fisica dei lavoratori.
  • Il D.M 10/03/98 prevede che il datore di lavoro adotti le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio,riportandole in un piano di emergenza
  • Il D.L. 26/08/92 prevede che venga predisposto un piano di emergenza, e che vengano fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico
  • Il D.Lgs 81/08 e successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme contenute nel cosiddetto “decreto correttivo” sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.

Attenzione!!

Per essere eseguite correttamente
le procedure e i gesti qui indicati hanno bisogno di un apprendistato con formatori qualificati.

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